NUOVI ORDINI PER GLI ORDINI – PROFILI SANITARI

di Maria Luisa Iannuzzo, medico legale, Sara Gandini, Epidemiologa/biostatistica

Il Ministero della Salute, con la nota 2992 del 17 febbraio 2022, risponde al quesito posto dalla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici in merito alla sospensione dei sanitari per inadempimento vaccinale.

Cosa ne facciamo dei sanitari che, dopo la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale, si sono ammalati? Possono rientrare al lavoro in quanto guariti da Sars-Cov2?

Ebbene il Ministero della Salute sottolinea che la guarigione non è idonea a legittimare la revoca della sospensione.

La revoca della sospensione può avvenire esclusivamente in questi due casi:

se il professionista, temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, lo completa;

se il professionista, temporaneamente sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, la fa.

Ma il medico guarito, anche se dopo sospensione, rimane pur sempre un individuo guarito. E quindi deve aspettare almeno 120 giorni per poter eventualmente avere la possibilità di ricevere la dose “booster”.

Infatti l’ultima indicazione AIFA sulle tempistiche della somministrazione della dose “booster” è la seguente: ”Alla luce delle attuali evidenze sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante, al fine di estendere gradualmente l’offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, si rappresenta che la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni)…”.

Una recente revisione della letteratura (Pilz et al, 2022) ha per altro dimostrato che l’infezione da Sars-CoV-2 è associata a un rischio significativamente ridotto di reinfezioni con un’efficacia immunitaria che non solo dura almeno un anno ma diminuisce in maniera moderata nel tempo. Anche il rischio di ricoveri e decessi è stato ridotto nelle reinfezioni da Sars-CoV-2 rispetto alle infezioni primarie. Concordiamo quindi con gli autori che l’immunità naturale deve essere presa in considerazione per la politica di salute pubblica riguardo alla Sars-CoV-2.

Perché quindi le regole dettate da AIFA per popolazione generale non possono essere applicate ai medici sospesi? Perché i medici sospesi e poi guariti (in possesso quindi di Super Green Pass) non possono tornare alle loro ordinarie occupazioni lavorative? Queste decisioni hanno ben poco a che vedere con scelte sanitarie. A noi paiono vere e proprie punizioni per riportare all’”ordine”.

Grazie a I blog del Fatto Quotidiano per l’ospitalità. Qui trovate la versione breve con inserita la parte giuridica che approfondiremo domani:

https://www.ilfattoquotidiano.it/…/covid-ai…/6507286/

BIBLIOGRAFIA:

nota-n.-2992-P-17.02.2022-Ministero-della-Salute-la-guarigione-non-vale-per-revoca-sospensione-sanitari.pdf

https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0013935122002389…

27febbraio2022