di Elena Dragagna, Avvocato, e Gilda Ripamonti, giurista

Il Ministero della Salute, con la nota 2992 del 17 febbraio 2022 trasmessa via pec, risponde al quesito posto dalla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici in merito alla sospensione dei sanitari per inadempimento vaccinale.
Cosa ne facciamo dei sanitari che, dopo la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale, si sono ammalati? Possono rientrare al lavoro in quanto guariti da Sars-Cov2? Queste in estrema sintesi le domande proposte al Ministero della Salute
Ebbene il Ministero della Salute sottolinea che la guarigione non è idonea a legittimare la revoca della sospensione che, a suo parere, può avvenire esclusivamente in questi due casi:
– se il professionista, temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, lo completa;
– se il professionista, temporaneamente sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, la fa [ciò è in aperta contraddizione con l’art. 9 comma 2 3 e 4-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 così come novellati].
Dal punto di vista giuridico si evidenzia che una pec del Ministero della Salute non ha valenza di legge e non può pertanto modificare dei provvedimenti legislativi; né può proporre un’interpretazione contraria alle norme in oggetto.
Al riguardo, il d.l. n.44/2021, come modificato dal successivo d.l. 172/2021, all’art. 4 prevede che: «Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). – 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati…” 2.Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
In sostanza, sia per l’adempimento dell’obbligo sia per l’esenzione/differimento dello stesso vengono richiamate le circolari (non le pec!) del Ministero della Salute.
Ora, al riguardo si osserva che:
– la circolare del Ministero della Salute n. 8284 del 3/3/2021 prevede la possibilità di somministrare “un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica)” purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa; la successiva circolare n. 32884 del 21/7/2021 si limita a raccomandare i termini massimi per la vaccinazione dopo una infezione: da eseguire “preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”;
– nelle faq (aggiornate ad oggi) del sito del Ministero della Salute alla domanda “Quando effettuare la vaccinazione” in caso di persone guarite da infezione da Sars-CoV-2 corrisponde la seguente risposta: “Per le persone con pregressa infezione da Sars-CoV-2 è raccomandato effettuare la vaccinazione entro 6 mesi dalla documentata infezione”.
– la nota congiunta del Ministero della Salute, CSS – Consiglio Superiore di Sanità – AIFA e ISS del 24/12/2021 raccomanda che il richiamo della vaccinazione non sia comunque eseguito prima che siano decorsi 4 mesi dall’evento ( completamento del ciclo di vaccinazione primario ovvero l’avvenuta infezione da covid 19). La nota precisa infatti che“la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’infezione da Sars-CoV-2, in base alle relative indicazioni). Anche la precedente circolare n. 56052 del 6 dicembre 2021 richiedeva di distanziare la dose booster sia da precedente inoculazione che da precedente infezione, indicando però un termine di 5 mesi.
Da quanto sopra si evince che nei soggetti guariti dopo infezione da Sars-CoV-2 la vaccinazione è raccomandata entro i 6 mesi dall’infezione stessa e non può comunque essere eseguita prima che sia decorso un intervallo minimo dalla pregressa infezione.
Intervallo minimo di almeno 3 mesi (in base alla Circolare del Ministero della Salute del marzo 2021) o di 4 mesi (in base alla nota congiunta del Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS del 24 dicembre 2021).
Va peraltro considerato che per effetto del d.l. 1/2022 che ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori ultracinquantenni, al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo 4-ter sono inserite altre disposizioni; in particolare l’art. 4-quater che, al punto 2, precisa che: 2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo’ essere omessa o differita. L’infezione da Sars-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute”.
Questa disposizione prevede espressamente il differimento della vaccinazione nei soggetti guariti da infezione da Sars-CoV-2 e fa riferimento, per determinare il primo momento utile alla vaccinazione stessa, alle circolari del Ministero della Salute.
Ora, non si vede perché questa disposizione non debba applicarsi anche alle categorie già in precedenza soggette ad obbligo vaccinale, come quelle sanitarie – per le quali, in ogni caso, si ritiene che la regola fosse già implicitamente valida, come sopra meglio precisato, in considerazione della lettura congiunta delle norme di legge e delle circolari ministeriali.
In sostanza, anche per i sanitari non potrà che valere la regola del differimento della vaccinazione, nei termini sopra indicati, in caso di pregressa infezione da Sars-CoV-2.
In caso contrario, dal punto di vista giuridico si avrebbe non solo, a livello formale, un’errata interpretazione delle norme ma, dal punto di vista sostanziale, un’inammissibile ed ingiustificata discriminazione tra categorie di lavoratori.
Versione breve pubblicata su I blog del Fatto Quotidiano
https://www.ilfattoquotidiano.it/…/covid-ai…/6507286/
BIBLIOGRAFIA:
nota-n.-2992-P-17.02.2022-Ministero-della-Salute-la-guarigione-non-vale-per-revoca-sospensione-sanitari.pdf (avvocatiliberi.legal)
https://www.gazzettaufficiale.it/…/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/…/2021/11/26/21G00211/sg
https://www.salute.gov.it/…/dettaglioFaqNuovoCoronaviru…
https://www.gazzettaufficiale.it/…/2022/01/07/22G00002/sg
28febbraio2022