La dignità umana al centro della Costituzione. Qualcosa si sta muovendo

Sul I blog del Fatto Quotidiano oggi l’intervento di Elena Dragagna, avvocato e Gilda Ripamonti, giurista, Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica

Segnali incoraggianti: la giustizia sembra essersi risvegliata e ricordarsi finalmente della Costituzione e del concetto di dignità umana, richiamato più volte nel testo costituzionale.

All’articolo 2 sono riconosciuti – non attribuiti – i diritti inviolabili dell’uomo, che gli appartengono in quanto tale e sono connessi alla sua dignità.

L’articolo 3 riconosce a tutti i cittadini “pari dignità sociale” senza alcuna distinzione o discriminazione.

L’articolo 4 riconosce il diritto/dovere al lavoro. Per la Costituzione il vivere dignitosamente, grazie al proprio lavoro (la Repubblica è fondata sul lavoro, art.1), prevale sul vivere e basta.

L’articolo 32 tutela la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, stabilisce che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e sancisce che la legge impositiva di un trattamento sanitario “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

L’articolo 36 stabilisce il diritto del lavoratore a una retribuzione “sufficiente ad assicurare a lui ed alla sua famiglia una vita libera e dignitosa”.

Riflettere sul valore della dignità umana è più che mai importante oggi, quando l’aggressione a tale dignità appare senza precedenti.

Dopo il Green Pass “base”, già di per sé censurabile dal punto di vista della tutela di valori costituzionali, è stato previsto il Super Green pass, che si ottiene solo da vaccinati o guariti da Covid-19 e che, inizialmente richiesto per diverse attività al chiuso, è stato poi esteso a coprire quasi tutti gli ambiti della vita. Dai 12 anni di età, non si può praticare attività sportiva neanche all’aperto, prendere un bus o un treno, visitare i parenti in RSA, sedersi a un tavolino di un bar o un ristorante, anche all’aperto, andare in un museo o a teatro in assenza di tale certificazione.

Il contrasto di queste disposizioni con il concetto di vita dignitosa è evidente.

Il d.l. 1 del 7 gennaio 2022, oltre ad avere esteso l’obbligo del Green pass base per i servizi alla persona, per banche, poste, uffici pubblici e per tutte le attività commerciali eccetto quelle essenziali, ha introdotto l’obbligo vaccinale (già previsto per alcune categorie di lavoratori come requisito per l’esercizio della professione a pena di sospensione dal lavoro) per tutti i lavoratori che abbiano (o debbano compiere) 50 anni fino al 15 giugno 2022, prevedendo inoltre la necessità del Super Green Pass per l’accesso al luogo di lavoro dal 15 febbraio 2022, pena pesanti sanzioni pecuniarie.

Chi non accede al lavoro in quanto non vaccinato o guarito e quindi sprovvisto di Super Green Pass è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del lavoro, ma con sospensione della retribuzione.

Palese la violazione degli articoli 32 – la norma prevede che un trattamento sanitario obbligatorio non debba violare il rispetto della persona umana – e 36 – il lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa sua e della sua famiglia – della Costituzione.

In una recente intervista, Alessandro Mangia, Professore di diritto costituzionale all’Università Cattolica di Milano, ha evidenziato che lo scopo della retribuzione è di “garantire un’esistenza libera e dignitosa” e pertanto si è chiesto se sia “libera e dignitosa la vita di chi si deve vaccinare per lavorare e arrivare a fine mese”. Secondo il Professor Mangia, è “strano che nessuno se lo sia chiesto, e che nessuno si sia accorto che il limite espresso” ai trattamenti sanitari, quando resi obbligatori per legge ai sensi dell’art. 32 Cost., “è la dignità della persona”.

Diversi recenti provvedimenti giudiziari si sono occupati di tali questioni.

Il Tribunale di Velletri ha riammesso al lavoro un’operatrice sanitaria sospesa in quanto non vaccinata, posta la “rilevanza costituzionale dei diritti compromessi (dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio)”.

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, nel caso di uno studente di Infermieristica non vaccinato, ha richiesto informazioni al Ministero della Sanità, per vagliare se l’obbligo vaccinale sia o meno conforme al dettato costituzionale.

Il TAR del Lazio, con tre recenti decreti, ritenendo la necessità di valutare, in sede collegiale, la costituzionalità dell’obbligo vaccinale, ha in via cautelare sospeso “la privazione della retribuzione”, che è privazione della “fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita”, per tre dipendenti del Ministero della Giustizia.

Sempre il TAR del Lazio, con provvedimento cautelare del 14 febbraio, ha riammesso al lavoro diversi dipendenti del Ministero della Difesa che avevano sollevato l’incostituzionalità della norma relativa all’obbligo vaccinale – questione che verrà trattata in sede collegiale.

Il TAR della Lombardia, nel procedimento n. R.G. 109/2022 promosso da una psicologa contro il provvedimento di sospensione dell’Ordine professionale, con provvedimento del 14 febbraio ha dato atto di avere sollevato la questione dell’illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, in relazione al fatto che, in caso di inadempimento dell’obbligo, è prevista “l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitaria”. In via cautelare, ha sospeso parzialmente il provvedimento di sospensione, limitandolo alle prestazioni “che implicano contatti interpersonali o comportano … il rischio di diffusione del contagio”.

Segnali incoraggianti da parte della magistratura che finalmente sembra occuparsi (e preoccuparsi) delle violazioni alla Costituzione.

I provvedimenti giudiziari sopra ricordati si occupano dell’obbligo vaccinale nell’ambito lavorativo; la violazione del diritto alla dignità è da rilevare peraltro anche rispetto alle norme che, imponendo il Super Green pass, creano di fatto un obbligo vaccinale surrettizio per i cittadini, dai 12 anni di età, a pena della loro esclusione da servizi pubblici essenziali (i trasporti), attività sportive, culturali, aggregative, oltre a comportare plurime discriminazioni in ambito scolastico.

In un momento in cui gli altri Stati europei abbandonano le misure restrittive, prima tra tutte il Green Pass nelle sue diverse versioni, e i decisori italiani invece inviano segnali negativi o al più contraddittori in tal senso, ci si augura che la magistratura si esprima al più presto anche su questi profili di lesione del diritto alla dignità di ragazzi e adulti.

https://www.ilfattoquotidiano.it/…/super-green…/6498289/

BIBLIOGRAFIA:

https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione

https://www.gazzettaufficiale.it/…/2021/12/30/21G00258/sg

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https://www.repubblica.it/…/camera_covid_super_green…/

https://www.ilsussidiario.net/…/green-pass…/2289533/

https://www.rainews.it/…/no-vax-covid-Infermiera-no-vax…

https://www.ilfattoquotidiano.it/…/obbligo…/6484844/

https://anief.org/…/38614-obbligo-vaccinale-%E2%80%93…

19 febbraio 2022