Tutela dei dati sensibili dei minori

Abbiamo ricevuto un messaggio di richiesta di chiarimenti da parte di una madre di un ragazzino non vaccinato, preoccupata che si possano creare tensioni e conflitti fra i giovani e tra scuola e famiglie.
Gilda Ripamonti, giurista, ed Elena Dragagna, avvocato, portano alcuni spunti di riflessione su queste problematiche.

Il Decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021, contenente misure urgenti per la sicurezza della scuola, ha previsto, all’art. 1 comma 3, che protocolli o linee guida (ad oggi non ancora adottati) possano prevedere una deroga per l’obbligo di mascherina in classe “per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”. Analoga disposizione è stata prevista per gli studenti universitari.Oltre alle legittime preoccupazioni in tema di discriminazione che questa disposizione sta creando, ci si interroga anche sui profili, non trascurabili, di privacy.A tale proposito, come si configura la situazione in cui uno studente di 12 anni, che frequenta la seconda media, cui venga richiesto dal professore davanti agli altri compagni di palesare il suo stato vaccinale?

Una simile richiesta da parte di un professore, allo stato degli atti normativi, non appare legittima. I professori, infatti, non hanno alcun diritto di chiedere ai loro studenti il rispettivo stato vaccinale e, anzi, se lo fanno, di fatto violano la privacy degli studenti stessi.Al momento, invero, mancando norme e regolamenti specifici al riguardo che definiscano i connotati del trattamento dei dati sanitari inerenti alla vaccinazione per la malattia Covid19 degli studenti, i soggetti idonei al trattamento dei dati, finalità e limiti di tale trattamento, ecc. neppure la scuola è deputata a trattare questi dati. Esiste bensì l’indicazione contenuta nel decreto legge 111, che ne costituisce base giuridica ai sensi del codice privacy, ma non tutti i requisiti richiesti dal GDPR per il trattamento di dati sensibili di soggetti minorenni che frequentano l’istituto scolastico e le misure di garanzia che sono necessarie.

Si evidenzia, a tale proposito, che, in base alla normativa sui vaccini obbligatori da 0 a 16 anni (Legge Lorenzin) e successive norme di esecuzione della stessa, la scuola può mandare alle ASL gli elenchi degli iscritti per conoscere il loro stato vaccinale. Tale possibilità, peraltro, riguarda unicamente i vaccini ad oggi obbligatori – non certo il vaccino anti covid 19 – e, in ogni caso, non prevede in alcun modo che lo status vaccinale degli studenti sia un argomento da discutere in classe, né che i professori abbiano una qualsivoglia legittimazione a raccogliere o trattare questi dati.Il ministro Bianchi ha, nelle ultime interviste, dato atto di essere al lavoro proprio con il Garante della Privacy per definire la questione.Si ricorda che, con riferimento al tema privacy solo relativamente ai dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico (soggetti per i quali sussiste ad oggi l’obbligo di possedere e presentare il Green pass per accedere al lavoro presso gli istituti di competenza), il Garante stesso si è espresso, il 31 agosto scorso, in via d’urgenza dando parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze) concernente in particolare la creazione di una piattaforma digitale finalizzata al controllo semplificato del possesso delle certificazioni verdi COVID 19.

Nella nota si chiarisce che i soggetti tenuti ai controlli sulla piattaforma, cioè gli Uffici scolastici regionali e gli istituti scolastici statali, operano in qualità di titolari del trattamento e che il Ministero dell’istruzione, limitatamente alla funzionalità in questione, agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto del Ministero della salute. Il presupposto tuttavia è diverso, poichè per il personale sopradetto la mancata osservanza delle prescrizione comporta anche l’applicazione di sanzioni, e quindi l’accertamento del possesso del green pass (non dello stato vaccinale) va operato su base individuale.In sostanza e tornando al caso sottopostoci, ad oggi manca una norma che preveda che vi sia raccolta dei dati sensibili dei minori – in questo caso non basterebbe nemmeno l’accertamento del QR code, richiedendosi invece il dato circa lo stato di guarigione o di vaccinazione del minore – e qualora venga introdotta per la volontà di dar corso a questa misura, occorre sia indicato per che scopo, per quale periodo, per quanto tempo e con quali tutele per la privacy dei minori (tutela per esempio che preveda la anonimizzazione dei dati raccolti) e da parte di quale titolare e responsabile del trattamento la raccolta possa essere effettuata.

L’art. 9 paragrafo 3 del GDPR prevede infatti che i dati sanitari possano essere trattati, purché per finalità indicate e con le garanzie dei diritti dell’interessato, solo “se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti”.Se anche questa norma fosse emanata, di concerto con il Garante della privacy, ai professori non verrebbe verosimilmente riconosciuto alcun diritto di controllo sui dati stessi.O comunque, quand’anche venga stabilita con atto successivo la possibilità della comunicazione dei dati a persone incaricate, certamente non sarà possibile il diritto di rendere pubblici a tutta la classe i dati stessi (art. 2 septies comma 8 del codice privacy: i dati particolari – tra i quali quelli sanitari- non possono essere diffusi).-

Messaggio di richiesta di chiarimenti arrivato alla pagina:”Gentilissima redazione, sono L. mamma di un ragazzino di 12 anni che ha iniziato oggi la seconda media.
Sarò breve nella mia richiesta. Dalla fine dell’anno scolastico scorso e già oggi, primo giorno di scuola, alcuni professori, in diverse classi e sezioni, hanno chiesto ai ragazzi o, in maniera generale per alzata di mano, o al singolo, come nel caso di mio figlio, davanti ai compagni, quale fosse la loro situazione vaccinale.Da genitori responsabili, ci siamo confrontati con il pediatra che segue mio figlio e abbiamo fatto le valutazioni del caso come abbiamo sempre fatto per qualsiasi farmaco prescritto.Ora mi chiedo, a protezione dei diritti di mio figlio e di tutti i minori, se ci sia una legge che autorizzi i professori a porre domande su dati sensibili, nella fattispecie dati sanitari, a minori senza il consenso dei genitori o tutori. Mi risulta che solo l’organismo Scuola abbia la facoltà di trattare eventuali dati sanitari con l’obbligo di non diffondere gli stessi.Chiedo ciò poiché vorrei smettesse questa sorta di inquisizione poiché temo, nell’età delicata dei nostri ragazzi, si possano creare tensioni e recriminazioni fra di loro nonché tensioni fra scuola e famiglie per le modalità che credo non corrette di acquisizioni di dati.
Ringraziando anticipatamente la vostra disponibile e per tutto il lavoro che svolgete, porgo cordiali saluti.”
Referenze https://www.orizzontescuola.it/senza-mascherina-se-tutti…/https://www.garanteprivacy.it/…/docweb…/docweb/9694010

13 settembre su Goccia a Goccia/fb